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Art. 9 Ufficio traduzioni
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a) |
assicura la traduzione simultanea dalla lingua italiana a quella tedesca e viceversa nelle sedute del Consiglio provinciale, nelle sedute dei vari organi consiliari nonché nelle sedute, anche di carattere transfrontaliero, alle quali partecipano o il Consiglio stesso o organi dello stesso; |
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b) |
assicura, ove necessaria, la traduzione simultanea dalla lingua italiana a quella tedesca e viceversa negli incontri di rappresentanza del/della Presidente del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza o di delegazioni del Consiglio nonché nei viaggi di studio delle commissioni legislative; |
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c) |
assicura la traduzione dalla lingua italiana a quella tedesca e viceversa di tutti i documenti riguardanti l'attività del Consiglio provinciale e dei suoi organi, per i quali esista, in base alle disposizioni vigenti, l'obbligo della stesura bilingue o per i quali se ne ravveda l'opportunità, provvedendo altresì all'espletamento di tutti i lavori necessari per la predisposizione del testo definitivo dei documenti. |
| Fonte: |
"Struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano" (approvato con delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 11 novembre 1993, n. 12) | |
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