La difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
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Difesa civica
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Legge provinicale n. 33 del 18 agosto 1988, art.15

TopArticolo 15 (Intervento del difensore civico)

1.

Il difensore civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

2. Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il difensore civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.
3. Copia della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

 
 

Orario di apertura al pubblico
09.00 - 12.00
15.00 - 16.30

 

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